IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE...FACCIAMO UN PO’ DI STORIA
- Dal 1947 agli anni ’70 FASE DELL’ASSISTENZIALISMO: i disabili sono equiparati agli invalidi civili e la tendenza è ad assimilare il diverso al normale, si parla di pedagogia emendativa. Le classi speciali affiancano quelle comuni
- Anni ’70 – ’80 FASE DELL’INSERIMENTO: gli alunni disabili entrano nelle classi comuni sulla spinta del cambiamento ideologico conseguente al ’68. l’Italia diventa all’avanguardia sul piano legislativo ma la società non è prontaAnni ’90 FASE DELL’ INTEGRAZIONE: alle persone con bisogni speciali viene riconosciuta la piena integrazione sociale , nasce la Legge “quadro” (La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Principali destinatari sono dunque i disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro. Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno. E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico).
- Oggi si diffonde il concetto di INCLUSIONE
INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI DISABILI… LE FASI
una sfida politico-culturale che ha i suoi presupposti nella Costituzione e che, a partire da 30 anni fa, ha trovato attuazione attraverso una normativa tuttora all’avanguardia in Europa
- Costituzione, artt. 3, 34,38
- Legge n. 517, del 4 agosto 1977
- Sentenza della Corte Costituzionale 215/87
- Legge 104, del 5 febbraio 1992
1. LA COSTITUZIONE: COSA DICE
art.3 E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’affettiva partecipazione
art. 34 La scuola è aperta a tutti
art. 38 Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione ed all’avviamento professionale
art.38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
Art.34 La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
2. LEGGE N. 517, DEL 4 AGOSTO 1977
La Legge 517/77 ratifica in maniera cogente ed esplicita il diritto alla piena integrazione degli alunni handicappati nella scuola comune, prevedendo agli articoli 2 e 7 prestazioni di insegnanti specializzati con un rapporto, di regola, di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicap, con possibilità di deroghe, secondo accertate particolari necessità stabilendo in 20 il numero massimo di alunni per sezione/classe ove sia inserito un bambino disabile e la programmazione, da parte del collegio dei docenti, di attività scolastiche integrative per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, per la realizzazione di interventi individualizzati in relazioni alle esigenze degli alunni, tenendo conto, per la realizzazione del piano "delle unità di personale docente comunque assegnato alla direzione didattica", questo per quanto concerne la scuola elementare; e di programmazione di 160 ore di attività in sostituzione delle normali attività didattiche per la scuola media di I° grado. Con detta legge vengono poi abolite, nella scuola media, le classi di aggiornamento e le classi differenziali, previste dagli art. 11 e 12 L 1859/62.
Il lungo percorso dell’integrazione scolastica dei disabili 1971 – Legge n. 118 diritto all’inserimento scolastico nella scuola elementare e media 1977 – Legge 517 è una legge che non parla tanto dell’Handicap, ma della scuola e di come può diventare inclusiva, per TUTTI
Legge 517/77
- Introduce e regolamenta l’integrazione degli alunni disabili nella scuola di base, all’interno delle classi comuni
- Non sancisce il pieno diritto di tutti gli alunni disabili all’apprendimento e all’educazione indipendentemente dalla gravità
- Istituisce la figura del docente specializzato per gli alunni disabili
- Afferma un concetto di INSERIMENTO piuttosto che di integrazione vera e propria
Legge 517/77, art. 7
“al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni … sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap”
La legge 517/77, in una stagione di grandi cambiamenti anche in pedagogia… smantella una serie di TOTEM della scuola tradizionale:
- l’insegnante che lavora da solo
- la classe come unico riferimento
- l’aula come contenitore rigido
- la valutazione soprattutto sommativa
La legge 517/77 Afferma nuove modalità di organizzazione e di proposta dell’attività educativo-formativa a scuola:
- i docenti come comunità professionale
- il lavoro a gruppi aperti
- il laboratorio didattico
- la verifica formativa, in una dimensione di accompagnamento del processo educativo
Si passa dall’inserimento all’integrazione, che è possibile solo se si realizza la riorganizzazione complessiva del fare scuola, che riguarda TUTTI GLI ALUNNI
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 215/87
- è superata in sede scientifica la concezione di irrecuperabilità
- la frequenza scolastica è un essenziale fattore di recupero e di superamento dell’emarginazione
- le esigenze di apprendimento e di socializzazione continuano anche dopo la scuola dell’obbligo dispone
- è assicurata la frequenza scolastica alle scuole medie superiori ed universitarie
- Sancisce quanto affermato dalla sentenza 235 del 3 giugno 1987, della corte di cassazione:
- IL DIRITTO ALL’INSERIMENTO /INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ALLA SCUOLA SUPERIORE
LA LEGGE 104 DEL 1992
E’ il primo intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all’intero orizzonte esistenziale della persona disabile (dall’asilo alla vecchiaia). Le norme con specifico riferimento al sistema d’istruzione sono state riprese nel D.Lgs. 297/94, T.U., art. 314.
LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N°104
- È la legge che sancisce il passaggio dal concetto di inserimento a quello di integrazione
- Non enuncia solo principi generali, ma si configura come codice di norme
AFFRONTA NEL DETTAGLIO:
- la definizione di persona handicappata (art. 3)
- la prevenzione, cura e riabilitazione (fino all’art. 11)
- l’inserimento e l’integrazione sociale (art. 8)
- la scuola (da art. 12 ad art. 16)
- la formazione professionale (da art. 17 ad art. 23)
- le risoluzioni istituzionali e amministrative (da art. 38 ad art. 42)
- Nel complesso reca e coordina norme preesistenti, nuove norme e nuovi ambiti di problemi / interventi
LEGGE 104/92 , ART. 12 COMMA 2
“È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.”
La persona handicappata (art. 3 Legge 104)
“È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da
L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA (EX ART. 12 LEGGE 104)
“L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione.”
Legge 5 febbraio 1992 n° 104
- Ridefinisce e riordina tutta la materia riguardante
- L’assistenza e l’integrazione delle persone disabili
- Definisce le intese istituzionali tramite accordo di programma
- Garantisce i posti di sostegno in ogni ordine di scuola
- Conferma la contitolarità degli insegnanti di sostegno.
- Stabilisce come adempimenti obbligatori:
- 1.DIAGNOSI FUNZIONALE
- 2.PROFILO DINAMICO FUNZIONALE
- PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
INDIVIDUAZIONE DELL’ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE
La richiesta di intervento è redatta dalla scuola e rivolta all’equipe distrettuale per valutare nuovi casi di alunni che presentano persistenti e sostanziali difficoltà di apprendimento o relazione.
LA RICHIESTA DI INTERVENTO
Da chi viene formulata?
- Il Dirigente Scolastico, dopo aver interpellato la famiglia ed ottenuto il suo consenso, richiede l’intervento dell’equipe distrettuale, dopo un’approfondita e attenta osservazione delle difficoltà riassunte in una relazione.
- L’Individuazione dell’alunno diversamente abile avviene attraverso la: CERTIFICAZIONE
LA CERTIFICAZIONE: COS’È
- E’ il documento conclusivo degli accertamenti clinico-diagnostici secondo la codificazione internazionale dell’ICD 10.
LA CERTIFICAZIONE: COSA CONTIENE?
1) Sintesi diagnostica riferita ai parametri
- Relazionale
- Intellettivo
- Biologico
- sociale
- La richiesta di interventi maggiormente individualizzati se la situazione presenta particolare gravità.
- La necessità del personale addetto all’assistenza e/o la necessità della riduzione del numero degli alunni nella classe.
LA CERTIFICAZIONE DA CHI VIENE FORMULATA?
- Dai servizi dell’Asl e/o dai servizi convenzionati e ha validità annuale o pluriennale.
A CONCLUSIONE DEGLI ACCERTAMENTI COSA AVVIENE?
Se al termine degli accertamenti viene rilasciata l’individuazione di handicap, che la famiglia riceve e poi consegna alla scuola per gli adempimenti del caso, tale documento, rappresenta la tutela della 104
ACCOMPAGNARE LA FAMIGLIA
- La famiglia che accetta di procedere per gli approfondimenti si attiva presso la Asl di riferimento (sarebbe bene supportarla concretamente nel percorso, per es. per prendere appuntamento…)
- Sarebbe bene che le scuole condividessero con le Asl la consegna di relazioni di osservazione descrittive (= profilo dell’alunno in ambito scolastico)
SERVE UN’OSSERVAZIONE COMPETENTE
Pertanto, necessità per ogni insegnante di essere formato all’osservazione competente
L’osservazione competente non è guardare; è rilevare dati con strumenti propri ed elaborarli con la consapevolezza che sono relativi, non assoluti (teoria della Gestalt)
LEGGE 104/92, ART. 3, COMMA 3: DEFINIZIONE DI HANDICAP GRAVE
“Qualora la minorazione, singola o plurima , abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici “
COS’È L’INTEGRAZIONE?
L’INTEGRAZIONE È….
- E’ un processo intenzionale che esprime un Diritto e come tale è esigibile
- SI IMPARA STANDO INSIEME AGLI ALTRI
- L’integrazione è…. una TUTELA della persona perché ogni individuo ha dei diritti aggiuntivi rispetto agli altri che valorizza: la DIVERSITÀ intesa come espressione di ricchezza, originalità, creatività
- A scuola ogni bambino deve essere speciale
- L’integrazione si può realizzare nelle sezioni e nelle classi di ogni scuola pubblica e paritaria attraverso: L’ACCOGLIENZA, L’IMPEGNO IN CONTINUITÀ E UN PROGETTO EDUCATIVO IN COMUNE
LA SCUOLA DA SOLA NON BASTA
L’integrazione, specialmente dei disabili gravi, si realizza soltanto attraverso: “ la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici e privati”
ESISTE UN LAVORO INTER ISTITUZIONALE PER L’INTEGRAZIONE
Nei confronti dell’alunno disabile si determinano pari responsabilità degli operatori scolastici, di quelli sanitari, delle famiglie e dei servizi sociali, che devono tradursi in azioni concrete ed interventi integrati.
OCCORRE UNA RETE DI RISORSE PER L’INTEGRAZIONE
- SCUOLA
- FAMIGLIA
- ASL
- ENTI LOCALI
- ASSOCIAZIONI
- LA COMUNITA’ LOCALE
LA LEGGE 328/2000
Disegna un sistema locale dei servizi integrati in rete (v. unità operative da organizzarsi a cura dei Comuni). Si ribadisce il DIRITTO DELL’ALUNNO ALL’INTEGRAZIONE accanto al DOVERE DI INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI.
- UN BAMBINO DISABILE … appartiene ad una comunità che deve realizzare una risposta integrata ai suoi bisogni e alle esigenze particolari della sua famiglia
- UN BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE… è un PROGETTO DI VITA da condividere
IL SISTEMA ISTRUZIONE COME E’ COMPOSTO
- l’Ufficio Scolastico Provinciale, e in particolare l’Ufficio Integrazione
- le scuole del territorio… ma soprattutto il personale che si impegna al loro interno per l’integrazione.